Art. 11.
(Commercio al dettaglio).

      1. L'esercizio dell'attività commerciale dei prodotti erboristici al dettaglio è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, ed è riservato a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in farmacia, o in chimica e tecnologie farmaceutiche, o in farmacognosia, o del diploma di specializzazione in scienza e tecnica

 

Pag. 13

delle piante officinali, o dei diplomi di laurea di primo grado nel cui titolo compaiono le qualificazioni di «erboristica» o di «erboristico», o del diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, ovvero del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99.
      2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire informazioni ai consumatori sull'uso dei prodotti da essi posti in vendita.